Art. 5

Adeguamenti tecnici

In vigore dal 9 giu 2015
Adeguamenti tecnici Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni dettagliate di attuazione adottate a norma del presente regolamento resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 4.
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