Art. 7

Circostanze eccezionali e critiche

In vigore dal 9 giu 2015
Circostanze eccezionali e critiche Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 38, paragrafo 4, dell'ASA, la Commissione può adottare misure immediate ai sensi degli articoli 37 e 38 dell'ASA, secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 4, del presente regolamento o, in casi di urgenza, ai sensi dell', paragrafo 5, del presente regolamento. Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
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