Art. 6

Clausola di salvaguardia generale e clausola di penuria

In vigore dal 9 giu 2015
Clausola di salvaguardia generale e clausola di penuria 1.   Se uno Stato membro chiede alla Commissione di prendere misure conformemente agli articoli 37 e 38 dell'ASA, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta. 2.   Quando la Commissione stabilisce, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui agli articoli 37 e 38 dell'ASA: a) ne informa gli Stati membri immediatamente se agisce di propria iniziativa oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta; b) consulta il comitato di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento in merito alle misure proposte; c) ne informa contemporaneamente l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le notifica l'avvio delle consultazioni in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, e dell'articolo 38, paragrafo 3, dell'ASA; d) comunica contemporaneamente al comitato di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie per le consultazioni di cui alla lettera c). 3.   Al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), e se non è stato possibile pervenire a un accordo, la Commissione può decidere, secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 4, del presente regolamento, di non agire o di adottare le misure del caso ai sensi degli articoli 37 e 38 dell'ASA. Tale decisione è notificata immediatamente al Consiglio e al comitato di stabilizzazione e di associazione. La decisione si applica immediatamente. 4.   Le consultazioni nell'ambito del comitato di stabilizzazione e di associazione di cui al paragrafo 2, lettera c), si considerano concluse dopo 30 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 2.
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