Art. 8

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca

In vigore dal 9 giu 2015
Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca Fatte salve le procedure di cui agli , le misure necessarie relative ai prodotti dell'agricoltura e della pesca ai sensi degli articoli 30 o 37 dell'ASA o delle disposizioni degli allegati dell'ASA attinenti a tali prodotti, nonché del relativo protocollo 3, possono essere adottate secondo le procedure di cui alle norme pertinenti che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli o dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché dalle specifiche disposizioni adottate a norma dell'articolo 352 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 30 dell'ASA, oppure all'articolo 37, paragrafi 3, 4 e 5, dell'ASA.
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