Art. 10

Concorrenza

In vigore dal 9 giu 2015
Concorrenza 1.   Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione, da parte dell'Unione, delle misure di cui all'articolo 69 dell'ASA, la Commissione, previo esame del caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, decide se tali pratiche sono compatibili con l'ASA. Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 4, del presente regolamento, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (9), caso in cui le misure sono adottate secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure sono adottate unicamente se sussistono le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 5, dell'ASA. 2.   Nel caso di pratiche che possano esporre l'Unione a misure adottate dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia conformemente all'articolo 69 dell'ASA, la Commissione, dopo aver esaminato la questione, decide sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell'ASA. All'occorrenza, la Commissione prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 101, 102 e 107 del trattato.
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Concorrenza (Art. 10 Regolamento (UE) 2015/941) — Testo vigente | Portale Normativo