Art. 11

Frode o mancata cooperazione amministrativa

In vigore dal 9 giu 2015
Frode o mancata cooperazione amministrativa 1.   Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 42 dell'ASA si ritiene che non si sia prestata la cooperazione amministrativa necessaria per verificare la prova dell'origine quando si rilevino, inter alia: a) l'assenza di cooperazione amministrativa, quale la mancata comunicazione dei nomi e degli indirizzi delle autorità doganali o statali preposte al rilascio e alla verifica dei certificati di origine, o la mancata trasmissione dei facsimili dei timbri utilizzati per autenticare i certificati, o il mancato aggiornamento, qualora appropriato, di queste informazioni; b) la reiterata inadeguatezza o assenza di azione nella verifica del carattere originario dei prodotti e dell'adempimento degli altri requisiti di cui al protocollo 4 dell'accordo ASA, nonché nell'identificazione o nella prevenzione della violazione delle norme di origine; c) il rifiuto ripetuto o l'indebito ritardo a effettuare, su richiesta della Commissione, la verifica a posteriori della prova dell'origine e la tempestiva comunicazione dei relativi risultati; d) il rifiuto ripetuto o l'indebito ritardo a ottenere l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa e investigativa nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, onde verificare l'autenticità dei documenti o l'esattezza delle informazioni necessarie per la concessione del trattamento preferenziale a norma dell'ASA, ovvero condurre o gestire le indagini necessarie per individuare o prevenire le violazioni delle norme di origine; e) il ripetuto mancato rispetto delle disposizioni del protocollo n. 5 dell'ASA sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, nella misura in cui esso sia rilevante per l'applicazione delle disposizioni relative agli scambi commerciali dell'ASA. 2.   La Commissione, sulla base di informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, qualora accerti che sussistono le condizioni di cui all'articolo 42 dell'ASA: a) ne informa il Consiglio; b) avvia immediatamente consultazioni con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per trovare una soluzione adeguata ai sensi dell'articolo 42 dell'ASA. La Commissione può inoltre: a) invitare gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione; b) pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all'applicazione dell'articolo 42 dell'ASA. 3.   In attesa che si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), la Commissione può adottare le misure che ritiene opportune a norma dell'articolo 42 dell'ASA, nonché secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 4, del presente regolamento.
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