Art. 9

Dumping

In vigore dal 9 giu 2015
Dumping Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure di cui all'articolo 36, paragrafo 1, dell'ASA, l'introduzione delle misure anti-dumping è decisa a norma delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (8) e secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, dell'ASA.
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Dumping (Art. 9 Regolamento (UE) 2015/941) — Testo vigente | Portale Normativo