Art. 9
Procedura di comitato
In vigore dal 9 giu 2015
Procedura di comitato
1. Ai fini degli del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Ai fini degli articoli da 5 a 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l' dello stesso.
Storico versioni
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