Art. 3

Riduzioni tariffarie

In vigore dal 9 giu 2015
Riduzioni tariffarie 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale. 2.   Le aliquote preferenziali sono assimilate a un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione a norma del paragrafo 1 è: a) pari o inferiore all'1 % nel caso dei dazi ad valorem; o b) pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.
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