Art. 3
Riduzioni tariffarie
In vigore dal 9 giu 2015
Riduzioni tariffarie
1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale.
2. Le aliquote preferenziali sono assimilate a un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione a norma del paragrafo 1 è:
a)
pari o inferiore all'1 % nel caso dei dazi ad valorem; o
b)
pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.
Storico versioni
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