Art. 5

Clausola di salvaguardia generale

In vigore dal 9 giu 2015
Clausola di salvaguardia generale Qualora l'Unione debba adottare una misura di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA, tale misura è adottata secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA.
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