Art. 7
Circostanze eccezionali e critiche
In vigore dal 9 giu 2015
Circostanze eccezionali e critiche
Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 39, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 40, paragrafo 4, dell'ASA, la Commissione può adottare misure immediate ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale e, successivamente, degli articoli 39 e 40 dell'ASA.
Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
La Commissione adotta le misure di cui al primo comma secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento o, in casi di urgenza, ai sensi dell', paragrafo 4, del presente regolamento.
Storico versioni
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