Art. 8
Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca
In vigore dal 9 giu 2015
Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca
1. Fatte salve le procedure di cui agli del presente regolamento, qualora l'Unione debba adottare una misura di salvaguardia di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA per quanto riguarda i prodotti dell'agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie previo ricorso, se applicabile, alla procedura di consultazione di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA.
Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito:
a)
entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, se non si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA; oppure
b)
entro tre giorni dalla fine del periodo di trenta giorni di cui all'articolo 24, paragrafo 5, lettera a), dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), dell'ASA, se si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA.
La Commissione notifica al Consiglio le misure sulle quali si é pronunciata.
2. La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3 o, in casi di urgenza, ai sensi dell', paragrafo 4.
Storico versioni
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