Art. 10
Dumping e sovvenzioni
In vigore dal 9 giu 2015
Dumping e sovvenzioni
Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure previste all'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38, paragrafo 2, dell'ASA, l'introduzione delle misure antidumping e/o compensative è decisa conformemente alle disposizioni contenute, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 1225/2009 e/o nel regolamento (CE) n. 597/2009.
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