Art. 10

Dumping e sovvenzioni

In vigore dal 9 giu 2015
Dumping e sovvenzioni Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure previste all'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38, paragrafo 2, dell'ASA, l'introduzione delle misure antidumping e/o compensative è decisa conformemente alle disposizioni contenute, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 1225/2009 e/o nel regolamento (CE) n. 597/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:940:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo