Art. 12
Frode o mancata cooperazione amministrativa
In vigore dal 9 giu 2015
Frode o mancata cooperazione amministrativa
Qualora accerti, sulla base delle informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui all'articolo 29 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 44 dell'ASA, la Commissione provvede senza indugio a:
a)
informare il Consiglio; e
b)
notificare al comitato interinale e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni e le informazioni oggettive nonché ad avviare consultazioni in seno al comitato interinale e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione.
Tutte le pubblicazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 5, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 44, paragrafo 5, dell'ASA, sono eseguite dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La Commissione può decidere, secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 44, paragrafo 4, dell'ASA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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