Art. 11

Concorrenza

In vigore dal 9 giu 2015
Concorrenza 1.   Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure previste all'articolo 36 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 71 dell'ASA, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con detti accordi. Le misure previste all'articolo 36, paragrafo 10, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 71, paragrafo 10, dell'ASA, sono adottate, in caso di aiuti, secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 597/2009 e, in altri casi, secondo le procedure di cui all'articolo 207 del trattato. 2.   Nel caso di pratiche che possano esporre l'Unione a misure adottate dalla Bosnia-Erzegovina conformemente all'articolo 36 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 71 dell'ASA, dopo aver esaminato il caso la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell'accordo interinale e, successivamente, nell'ASA. Se del caso, la Commissione prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 101, 102 e 107 del trattato.
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