Art. 6
Clausola di penuria
In vigore dal 9 giu 2015
Clausola di penuria
Qualora l'Unione debba adottare una misura di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 40 dell'ASA, tale misura è adottata secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:940:oj#art-6