Art. 6

Norme per il controllo del flusso

In vigore dal 30 apr 2015
Norme per il controllo del flusso 1.   Per quanto riguarda il controllo del flusso, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti: a) garantiscono che siano stabilite norme al fine di facilitare un flusso di gas controllabile, preciso, prevedibile ed efficiente attraverso il punto di interconnessione; b) garantiscono che siano stabilite norme al fine di effettuare lo steering del flusso di gas attraverso il punto di interconnessione e per ridurre al minimo le deviazioni dal flusso a seguito del processo di abbinamento; c) designano il gestore del sistema di trasporto responsabile dello steering del flusso del gas attraverso il punto di interconnessione. Se i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti non riescono a trovare un accordo su tale designazione, il gestore del sistema di trasporto incaricato di assicurare il funzionamento del dispositivo di controllo del flusso, in cooperazione con l'altro o gli altri gestori dei sistemi di trasporto, è responsabile dello steering del flusso di gas attraverso il punto di interconnessione. 2.   Ai fini dello steering del flusso del gas, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti decidono i quantitativi e la direzione del flusso di gas per ciascun punto di interconnessione e per ogni ora del giorno gas. Il gestore del sistema di trasporto designato a norma del paragrafo 1, lettera c), è responsabile di effettuare lo steering del flusso di gas attraverso il punto di interconnessione a condizione che gli obblighi contrattuali concernenti la pressione siano rispettati da tutti i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti: a) ad un livello di precisione sufficiente per ridurre al minimo la differenza di steering e b) ad un livello di stabilità in linea con l'uso efficiente delle reti di trasporto del gas. 3.   Il quantitativo e la direzione del flusso del gas decisi dai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti tengono conto: a) del risultato del processo di abbinamento; b) della rettifica del conto di bilanciamento operativo; c) di qualsiasi accordo relativo al controllo efficace del flusso tra i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti ai fini della rampa di aumento o rampa di diminuzione del flusso, del flusso minimo, della divisione del flusso nel punto virtuale di interconnessione, se del caso, e/o del cambiamento di direzione del flusso o dell'efficienza operativa in termini di costi; d) di qualsiasi accordo relativo alla gestione delle restrizioni agli scambi transfrontalieri dovute a differenze di qualità del gas a norma dell' e/o a pratiche di odorizzazione a norma dell'. 4.   Un gestore del sistema di trasporto può decidere di modificare il quantitativo di gas o la direzione del flusso di gas o entrambi, se necessario, al fine di: a) conformarsi alle disposizioni stabilite nella normativa nazionale o dell'Unione in materia di sicurezza applicabili al punto di interconnessione; b) rispettare le prescrizioni stabilite nei piani d'emergenza e nei piani d'azione preventivi, elaborati conformemente al regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); c) reagire nel caso in cui un evento eccezionale abbia un'influenza sul sistema del gestore.
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