Art. 15
Gestione delle restrizioni allo scambio transfrontaliero dovute a differenze nella qualità del gas
In vigore dal 30 apr 2015
Gestione delle restrizioni allo scambio transfrontaliero dovute a differenze nella qualità del gas
1. I gestori dei sistemi di trasporto cooperano per evitare restrizioni allo scambio transfrontaliero dovute a differenze nella qualità del gas. Tali azioni, avviate e svolte dai gestori dei sistemi di trasporto nelle loro normali operazioni, possono comprendere, tra le altre, lo swap e la miscelazione.
2. Se una restrizione agli scambi transfrontalieri di gas dovuta a differenze qualitative non può essere evitata dai gestori dei sistemi di trasporto interessati ed è riconosciuta dalle autorità nazionali di regolamentazione, tali autorità possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto di effettuare, entro dodici mesi, le azioni di cui alle lettere da a) a e) nella sequenza indicata:
a)
cooperare e sviluppare opzioni tecnicamente fattibili, senza modificare le specifiche relative alla qualità del gas, che possono comprendere impegni relativi al flusso e al trattamento del gas, al fine di eliminare la restrizione riconosciuta;
b)
effettuare congiuntamente un'analisi costi-benefici delle opzioni tecnicamente fattibili al fine di definire soluzioni economicamente efficienti che specifichino la ripartizione dei costi e dei benefici tra le categorie delle parti interessate;
c)
produrre una stima del tempo di attuazione per ciascuna opzione potenziale;
d)
condurre una consultazione pubblica sulle soluzioni fattibili individuate e prendere in considerazione i risultati della consultazione;
e)
presentare una proposta congiunta per la soppressione della restrizione riconosciuta, che includa i tempi di attuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici e dei risultati della consultazione pubblica, alle rispettive autorità nazionali di regolamentazione per approvazione e alle altre autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro interessato per conoscenza.
Se i gestori dei sistemi di trasporto interessati non raggiungono un accordo su una soluzione, ciascun gestore del sistema di trasporto lo comunica tempestivamente all'autorità nazionale di regolamentazione.
3. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 2, lettera e), ogni autorità nazionale di regolamentazione consulta le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati. Nell'adottare la sua decisione, ogni autorità nazionale di regolamentazione prende in considerazione il parere delle autorità nazionali di regolamentazione adiacenti al fine di adottare una decisione coordinata su base consensuale.
Storico versioni
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