Art. 17

Comunicazione delle informazioni relative alle variazioni a breve termine della qualità del gas

In vigore dal 30 apr 2015
Comunicazione delle informazioni relative alle variazioni a breve termine della qualità del gas 1.   Oltre ai punti di interconnessione, il presente articolo si applica ad altri punti delle reti di trasporto in cui viene misurata la qualità del gas. 2.   Un gestore del sistema di trasporto può selezionare una o più delle seguenti parti al fine di ricevere informazioni sulle variazioni della qualità del gas: a) i clienti finali direttamente collegati alla rete del gestore del sistema di trasporto, i cui processi operativi subiscano gli effetti negativi delle variazioni della qualità del gas o un utente della rete che operi per conto di un cliente finale i cui processi operativi siano influenzati negativamente dalle variazioni della qualità del gas, nel caso in cui non sia previsto dalle norme nazionali un accordo contrattuale diretto tra un gestore del sistema di trasporto e i suoi clienti finali direttamente connessi; b) i gestori dei sistemi di distribuzione direttamente collegati alla rete del gestore del sistema di trasporto, che abbiano clienti finali connessi i cui processi operativi subiscano gli effetti negativi delle variazioni della qualità del gas; c) i gestori dei sistemi di stoccaggio direttamente collegati alla rete del gestore del sistema di trasporto, i cui processi operativi subiscano gli effetti negativi delle variazioni della qualità del gas. 3.   Ciascun gestore dei sistemi di trasporto: a) redige e aggiorna un elenco delle parti che hanno il diritto di ricevere informazioni indicative sulla qualità del gas; b) coopera con le parti identificate nell'elenco di cui sopra, al fine di valutare: i) le informazioni rilevanti da fornire relativamente ai parametri della qualità del gas; ii) la frequenza delle informazioni da fornire; iii) il lead-time; iv) il metodo di comunicazione. 4.   Il paragrafo 3 non obbliga i gestori dei sistemi di trasporto a installare apparecchiature supplementari di misurazione o di previsione, a meno che non sia diversamente disposto dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b), punto i), del presente articolo sono comunicate come ritenuto opportuno dal gestore del sistema di trasporto in un determinato momento e per l'uso interno del destinatario delle informazioni.
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Comunicazione delle informazioni relative alle variazioni a breve termine della qualità del gas (Art. 17 Regolamento (UE) 2015/703) — Testo vigente | Portale Normativo