Art. 19

Gestione delle restrizioni allo scambio transfrontaliero dovute a differenze nelle pratiche di odorizzazione

In vigore dal 30 apr 2015
Gestione delle restrizioni allo scambio transfrontaliero dovute a differenze nelle pratiche di odorizzazione 1.   Se una restrizione agli scambi transfrontalieri di gas dovuta a differenze nelle pratiche di odorizzazione non può essere evitata dai gestori dei sistemi di trasporto interessati ed è riconosciuta dalle autorità nazionali, tali autorità possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto in questione di raggiungere un accordo entro sei mesi, che può includere impegni relativi allo swap o al flusso, al fine di risolvere ogni restrizione riconosciuta. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti interessati trasmettono l'accordo alle rispettive autorità nazionali per approvazione. 2.   Qualora non sia possibile raggiungere un accordo tra i gestori dei sistemi di trasporto in questione dopo il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 1 o se le autorità nazionali concordano che l'accordo proposto dai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti in questione non è sufficientemente efficace per eliminare la restrizione, i gestori dei sistemi di trasporto interessati, in collaborazione con le autorità nazionali, entro i dodici mesi successivi, definiscono un piano dettagliato che stabilisca il metodo più efficace in termini di costi per eliminare una restrizione riconosciuta nel punto determinato di interconnessione transfrontaliera. 3.   Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 2, i gestori dei sistemi di trasporto interessati adottano la seguente sequenza di misure: a) elaborare opzioni per eliminare la restrizione identificando e valutando: i) una conversione verso il flusso fisico di gas non odorizzato; ii) il flusso fisico potenziale di gas odorizzato nella rete di trasporto non odorizzata, o in una sua parte, e nei sistemi interconnessi a valle; iii) un livello accettabile di odorizzante per il flusso fisico di gas; b) effettuare congiuntamente un'analisi costi-benefici relativamente alle opzioni tecnicamente fattibili per definire soluzioni economicamente efficaci. L'analisi: i) tiene conto del livello di sicurezza; ii) contiene informazioni sui volumi previsti di gas da trasportare e sulla descrizione dei costi dei necessari investimenti nelle infrastrutture; iii) specifica la ripartizione dei costi e dei benefici tra le categorie delle parti interessate; c) produrre una stima del tempo di attuazione per ciascuna opzione potenziale; d) condurre una consultazione pubblica e prendere in considerazione i risultati di tale consultazione; e) presentare le soluzioni fattibili per approvazione alle autorità nazionali, compresi i meccanismi di recupero dei costi e i tempi di attuazione. Una volta che una soluzione è approvata dalle autorità nazionali, è attuata in conformità ai tempi di cui alla lettera e). 4.   Se le autorità nazionali non approvano alcuna soluzione presentata a norma del paragrafo 3, lettera e), entro 6 mesi dalla sua presentazione o se gli operatori dei sistemi di trasporto interessati non propongono una soluzione entro il termine di 12 mesi di cui al paragrafo 2, si opta per un flusso fisico di gas non odorizzato entro un periodo di tempo approvato dalle autorità nazionali, ma non superiore ai quattro anni. Dopo una transizione tecnica integrale verso il gas non odorizzato, i gestori del sistema di trasporto accettano livelli tecnicamente inevitabili di riduzione successiva dei quantitativi residui di odorizzanti nei flussi fisici di gas.
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