Art. 20

Disposizioni generali

In vigore dal 30 apr 2015
Disposizioni generali 1.   Ai fini del presente capo, per «controparti» si intendono gli utenti della rete attivi: a) nei punti di interconnessione o b) sia sui punti di interconnessione che sui punti di scambio virtuali. 2.   Le prescrizioni in materia di scambio dei dati, di cui all'allegato I, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 715/2009, al regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione, al regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, al regolamento (UE) n. 1227/2011 della Commissione e al presente regolamento, tra i gestori dei sistemi di trasporto e tra questi e le loro controparti sono rispettate mediante le soluzioni comuni per lo scambio dei dati stabilite all'.
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Disposizioni generali (Art. 20 Regolamento (UE) 2015/703) — Testo vigente | Portale Normativo