Art. 22
Sicurezza e disponibilità del sistema di scambio dei dati
In vigore dal 30 apr 2015
Sicurezza e disponibilità del sistema di scambio dei dati
1. Ciascun gestore del sistema di trasporto e ciascuna controparte sono tenuti a garantire che siano adottate le opportune misure di sicurezza. In particolare:
a)
garantire la catena di comunicazione, al fine di offrire servizi di comunicazione sicuri e affidabili, compresa la tutela della riservatezza mediante cifratura, l'integrità e l'autenticità mediante firma del mittente e la non disconoscibilità mediante conferma firmata;
b)
attuare misure di sicurezza adeguate al fine di impedire l'accesso non autorizzato alla loro infrastruttura IT;
c)
notificare senza indugio alle altre parti con cui comunica qualsiasi accesso non autorizzato che si è verificato o potrebbe essersi verificato nel proprio sistema.
2. Ciascun gestore del sistema di trasporto è tenuto a garantire la disponibilità del proprio sistema e a:
a)
adottare le misure appropriate per impedire che un unico punto di malfunzionamento provochi un'indisponibilità del sistema di scambio dei dati, tra cui il collegamento o i collegamenti di rete con il fornitore o i fornitori di servizi Internet;
b)
ottenere sostegno e servizi adeguati dal proprio o dai propri fornitori di servizi Internet;
c)
ridurre al minimo i tempi di interruzione dovuti ad una manutenzione programmata del sistema IT, e a informare le sue controparti con sufficiente anticipo rispetto al momento previsto di tale interruzione.
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