Art. 23
Attuazione delle soluzioni comuni per lo scambio dei dati
In vigore dal 30 apr 2015
Attuazione delle soluzioni comuni per lo scambio dei dati
1. Sulla base delle prescrizioni in materia di scambio dei dati di cui all', paragrafo 2, i gestori dei sistemi di trasporto rendono disponibili e utilizzano le soluzioni comuni per lo scambio dei dati di cui all'.
2. Se sono in vigore soluzioni di scambio dei dati tra un gestore del sistema di trasporto e le controparti interessate alla data di entrata in vigore del presente regolamento e a condizione che tali soluzioni siano compatibili con l' e con le prescrizioni in materia di scambio dei dati di cui all', paragrafo 2, le soluzioni di scambio dei dati esistenti possono continuare ad essere applicate previa consultazione degli utenti della rete e previa approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione del gestore del sistema di trasporto.
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