Art. 25

Controllo dell'attuazione

In vigore dal 30 apr 2015
Controllo dell'attuazione 1.   Entro il 30 settembre 2016 al più tardi, l'ENTSOG controlla e analizza in che modo i gestori dei sistemi di trasporto hanno attuato le disposizioni dei capi da II a V del presente regolamento, conformemente ai suoi obblighi di controllo e di comunicazione a norma dell', paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 715/2009, e trasmette all'Agenzia tutte le informazioni necessarie che le permettono di adempiere ai propri obblighi di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009. 2.   Entro il 31 luglio 2016 al più tardi, i gestori dei sistemi di trasporto comunicano all'ENTSOG tutte le informazioni necessarie che le permettono di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 1.
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