Art. 8

Norme per il processo di abbinamento

In vigore dal 30 apr 2015
Norme per il processo di abbinamento 1.   Per quanto riguarda il processo di abbinamento, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti stabiliscono: a) le norme che precisano il processo di abbinamento tenendo conto degli accordi di nomina giornalieri-orari, se pertinenti; b) le norme che disciplinano la comunicazione e il trattamento dei dati pertinenti fra i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti per calcolare i quantitativi processati e i quantitativi confermati di gas per gli utenti della rete nonché il quantitativo di gas che deve essere programmato per transitare nel punto o nei punti di interconnessione. 2.   Le nomine e le rinomine sono gestite nel rispetto di quanto segue: a) l'applicazione di una norma di abbinamento dà luogo alla fissazione di quantitativi confermati identici per ciascuna coppia di utenti della rete su entrambi i lati del punto di interconnessione quando i quantitativi processati non sono allineati; b) i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti possono decidere di mantenere o introdurre una norma di abbinamento diversa dalla norma relativa al valore inferiore, a condizione che tale norma sia pubblicata e gli utenti della rete siano invitati a presentare osservazioni su di essa entro un termine non inferiore a due mesi dopo la pubblicazione della norma di abbinamento; c) i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti specificano i loro rispettivi ruoli nel processo di abbinamento indicando se sono il gestore del sistema di trasporto che avvia o realizza l'abbinamento; d) i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti specificano il calendario applicabile per il processo di abbinamento nell'ambito del ciclo di nomina o rinomina, in quanto l'intero processo di abbinamento non richiede più di due ore dall'avvio del ciclo suddetto e tiene conto di quanto segue: i) i dati che devono essere scambiati con i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti al fine di consentire loro di informare gli utenti della rete dei loro quantitativi confermati prima del termine del ciclo di nomina o rinomina, menzionando almeno i dati di cui al paragrafo 4, lettera b). ii) il processo di scambio dei dati definito al punto i) sopra consente ai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti di eseguire tutte le fasi di calcolo e comunicazione in modo corretto e tempestivo. 3.   Nel processare le nomine per un punto di interconnessione, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti garantiscono che il flusso di gas su entrambi i lati del punto di interconnessione sia calcolato in modo coerente, tenendo conto di qualsiasi riduzione temporanea della capacità dovuta a una delle condizioni di cui all', paragrafo 4, su un lato o su entrambi i lati del punto di interconnessione. 4.   Ciascun accordo di interconnessione specifica nelle disposizioni relative agli scambi di dati per il processo di abbinamento: a) l'utilizzo dello scambio dei dati fra i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti per il processo di abbinamento; b) le informazioni armonizzate oggetto dello scambio dei dati per il processo di abbinamento che contengono almeno le seguenti informazioni: i) identificazione del punto di interconnessione; ii) identificazione dell'utente della rete o, se del caso, identificazione del suo portafoglio; iii) identificazione della parte che invia o riceve gas da un utente della rete o, se del caso, identificazione del suo portafoglio; iv) l'ora di inizio e termine del flusso di gas per il quale è effettuato l'abbinamento; v) giorno gas; vi) quantitativi processati e confermati; vii) direzione del flusso di gas. 5.   Salvo diversamente concordato dai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti nel loro accordo di interconnessione, si applicano le seguenti disposizioni: a) i gestori dei sistemi di trasporto utilizzano la norma relativa al valore inferiore. L'applicazione della norma relativa al valore inferiore può essere limitata solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato I, punto 2.2.3.1, del regolamento (CE) n. 715/2009 e se l'applicazione può precludere l'offerta di capacità continua sulla base delle procedure di gestione della congestione; b) il gestore del sistema di trasporto incaricato del dispositivo di controllo del flusso è il gestore del sistema di trasporto che realizza l'abbinamento; c) i gestori dei sistemi di trasporto eseguono il processo di abbinamento secondo la seguente sequenza di fasi: i) calcolo e invio dei quantitativi processati di gas ad opera del gestore del sistema di trasporto che avvia l'abbinamento entro quarantacinque minuti dall'inizio del ciclo di nomina o rinomina; ii) calcolo e invio dei quantitativi confermati di gas ad opera del gestore del sistema di trasporto che realizza l'abbinamento entro novanta minuti dall'inizio del ciclo di nomina o rinomina; iii) invio dei quantitativi confermati di gas agli utenti della rete e programmazione del flusso di gas attraverso il punto di interconnessione ad opera dei gestori dei sistemi di trasporto adiacenti entro due ore dall'inizio del ciclo di nomina o rinomina. Tale sequenza di fasi non pregiudica la norma sui tempi minimi di interruzione di cui all' del regolamento (UE) n. 984/2013 e al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.
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