Art. 10
Procedure di comunicazione in caso di eventi eccezionali
In vigore dal 30 apr 2015
Procedure di comunicazione in caso di eventi eccezionali
1. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti garantiscono che siano stabilite procedure di comunicazione che agevolino una comunicazione rapida e simultanea in caso di eventi eccezionali. Salvo altrimenti convenuto, la comunicazione tra i gestori dei sistemi di trasporto coinvolti è effettuata oralmente in lingua inglese per conoscenza ed è seguita da una conferma scritta per via elettronica.
2. Il gestore del sistema di trasporto interessato da un evento eccezionale è tenuto ad informare del verificarsi di tale evento almeno i suoi utenti della rete, con riguardo alle lettere b) e c) del presente paragrafo, se vi è la possibilità di un impatto sui loro quantitativi confermati, e il gestore o i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti, con riguardo alle lettere a) e c) del presente paragrafo, e a fornire tutte le informazioni necessarie circa:
a)
il possibile impatto sui quantitativi e la qualità del gas che può essere trasportato attraverso il punto di interconnessione;
b)
il possibile impatto sui quantitativi confermati per gli utenti della rete attivi nel punto o nei punti di interconnessione interessati;
c)
la fine prevista ed effettiva dell'evento eccezionale.
3. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e ai suoi atti di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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