Art. 10 · Procedure di comunicazione in caso di eventi eccezionali

Art. 10

Procedure di comunicazione in caso di eventi eccezionali

In vigore dal 30 apr 2015
Procedure di comunicazione in caso di eventi eccezionali 1.   I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti garantiscono che siano stabilite procedure di comunicazione che agevolino una comunicazione rapida e simultanea in caso di eventi eccezionali. Salvo altrimenti convenuto, la comunicazione tra i gestori dei sistemi di trasporto coinvolti è effettuata oralmente in lingua inglese per conoscenza ed è seguita da una conferma scritta per via elettronica. 2.   Il gestore del sistema di trasporto interessato da un evento eccezionale è tenuto ad informare del verificarsi di tale evento almeno i suoi utenti della rete, con riguardo alle lettere b) e c) del presente paragrafo, se vi è la possibilità di un impatto sui loro quantitativi confermati, e il gestore o i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti, con riguardo alle lettere a) e c) del presente paragrafo, e a fornire tutte le informazioni necessarie circa: a) il possibile impatto sui quantitativi e la qualità del gas che può essere trasportato attraverso il punto di interconnessione; b) il possibile impatto sui quantitativi confermati per gli utenti della rete attivi nel punto o nei punti di interconnessione interessati; c) la fine prevista ed effettiva dell'evento eccezionale. 3.   Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e ai suoi atti di esecuzione.
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