Art. 11
Risoluzione di controversie derivanti da accordi di interconnessione
In vigore dal 30 apr 2015
Risoluzione di controversie derivanti da accordi di interconnessione
1. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si impegnano a risolvere in via amichevole le eventuali controversie derivanti da o relative ad accordi di interconnessione e a definire un meccanismo per la risoluzione delle controversie che non hanno potuto essere composte in via amichevole.
Il meccanismo di risoluzione delle controversie precisa almeno:
a)
la legge applicabile e
b)
il tribunale competente o le condizioni della nomina di esperti nel quadro di una sede istituzionale o su una base ad hoc, che possono includere l'arbitrato.
Nei casi in cui il meccanismo di risoluzione delle controversie sia l'arbitrato, si applica la Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.
2. In mancanza di accordo sul meccanismo di risoluzione delle controversie, si applicano il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (9) e il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
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