Art. 11 · Risoluzione di controversie derivanti da accordi di interconnessione

Art. 11

Risoluzione di controversie derivanti da accordi di interconnessione

In vigore dal 30 apr 2015
Risoluzione di controversie derivanti da accordi di interconnessione 1.   I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si impegnano a risolvere in via amichevole le eventuali controversie derivanti da o relative ad accordi di interconnessione e a definire un meccanismo per la risoluzione delle controversie che non hanno potuto essere composte in via amichevole. Il meccanismo di risoluzione delle controversie precisa almeno: a) la legge applicabile e b) il tribunale competente o le condizioni della nomina di esperti nel quadro di una sede istituzionale o su una base ad hoc, che possono includere l'arbitrato. Nei casi in cui il meccanismo di risoluzione delle controversie sia l'arbitrato, si applica la Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. 2.   In mancanza di accordo sul meccanismo di risoluzione delle controversie, si applicano il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (9) e il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
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