Art. 9
Norme per l'allocazione dei quantitativi di gas
In vigore dal 30 apr 2015
Norme per l'allocazione dei quantitativi di gas
1. Per quanto riguarda l'allocazione dei quantitativi di gas, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti stabiliscono norme a garanzia della coerenza tra i quantitativi allocati su entrambi i lati del punto di interconnessione.
2. Se non diversamente previsto dall'accordo di interconnessione, i gestori dei sistemi di trasporto utilizzano un conto di bilanciamento operativo. Il gestore del sistema di trasporto responsabile dell'apparecchiatura di misurazione ricalcola il conto del bilanciamento operativo con i quantitativi convalidati e lo comunica al gestore o ai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti.
3. Quando si applica un conto di bilanciamento operativo:
a)
la differenza di steering è allocata ad un conto di bilanciamento operativo dei gestori dei sistemi di trasporto adiacenti e le allocazioni che devono essere fornite da ciascun gestore del sistema di trasporto adiacente ai rispettivi utenti della rete sono pari ai quantitativi confermati;
b)
i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti mantengono un saldo del conto di bilanciamento operativo il più prossimo possibile allo zero;
c)
i limiti del conto di bilanciamento operativo tengono in considerazione le caratteristiche specifiche di ciascun punto di interconnessione e/o delle reti di trasporto interconnesse, in particolare:
i)
le caratteristiche generali del punto di interconnessione;
ii)
la capacità di linepack di ciascuna rete di trasporto;
iii)
le capacità tecniche totali nel punto di interconnessione;
iv)
le dinamiche del flusso di gas nelle reti di trasporto interconnesse.
Se si raggiungono i limiti definiti del conto di bilanciamento operativo, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti possono convenire di estendere tali limiti al fine di fornire agli utenti della rete allocazioni che siano pari ai loro quantitativi confermati oppure allocare quantitativi agli utenti della rete basati proporzionalmente sul quantitativo misurato.
4. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti possono decidere di mantenere o attuare una norma di allocazione diversa dal conto di bilanciamento operativo, a condizione che tale norma sia pubblicata e gli utenti della rete siano invitati a presentare osservazioni su di essa entro un termine non inferiore a due mesi dopo la pubblicazione della norma di allocazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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