Art. 7
Principi di misurazione dei quantitativi e della qualità del gas
In vigore dal 30 apr 2015
Principi di misurazione dei quantitativi e della qualità del gas
1. Per quanto riguarda i principi di misurazione per il volume, l'energia e la qualità del gas, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti garantiscono che:
a)
siano stabiliti i dettagli delle norme di misurazione applicabili nel punto di interconnessione;
b)
sia identificato il gestore del sistema di trasporto responsabile dell'installazione, del funzionamento e della manutenzione dell'apparecchiatura di misurazione. Tale gestore ha l'obbligo di rendere disponibili tutte le informazioni e i dati relativi alla misurazione dei flussi di gas nel punto di interconnessione all'altro o agli altri gestori dei sistemi di trasporto adiacenti in modo tempestivo e con una frequenza determinata.
2. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature di misurazione in un punto di interconnessione tengono conto dei requisiti tecnici imposti dai regolamenti nazionali ai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti.
3. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si accordano su principi di misurazione che comprendano almeno:
a)
una descrizione della stazione di misurazione che includa le apparecchiature di misurazione e analisi da utilizzare e le eventuali apparecchiature ausiliarie che possono essere utilizzate in caso di malfunzionamento;
b)
i parametri relativi alla qualità del gas e il volume e l'energia che vengono misurati, nonché l'intervallo e il margine di errore o incertezza massimo tollerato entro i quali possono operare le apparecchiature di misurazione, la frequenza delle misurazioni, le unità utilizzate e le norme in base a cui si effettuano le misurazioni nonché eventuali fattori di conversione utilizzati;
c)
le procedure e i metodi da utilizzare per calcolare i parametri che non sono misurati direttamente;
d)
una descrizione del metodo di calcolo per l'errore o l'incertezza massima tollerata nella determinazione dell'energia trasportata;
e)
una descrizione della procedura di convalida dei dati in uso per i parametri misurati;
f)
gli accordi in materia di convalida della misurazione e i meccanismi di garanzia della qualità, comprese le procedure di verifica e adeguamento da concordare tra i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti;
g)
le modalità di fornitura dei dati, inclusi la frequenza e il contenuto, tra i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti relativamente ai parametri misurati;
h)
l'elenco specifico dei segnali e degli allarmi che il gestore o i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti che gestiscono l'apparecchiatura di misurazione sono tenuti a fornire all'altro o agli altri gestori dei sistemi di trasporto adiacenti;
i)
il metodo di determinazione della rettifica di una misurazione ed eventuali ulteriori procedure che possono essere necessarie in una situazione temporanea in cui l'apparecchiatura di misurazione riporta o ha riportato valori erronei (per eccesso o per difetto al di fuori del suo intervallo di incertezza definito). Il gestore del sistema di trasporto adotta le azioni idonee a porre termine a tale situazione;
j)
le norme che si applicano tra gestori dei sistemi di trasporto adiacenti in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura di misurazione;
k)
le norme che si applicano tra i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti per:
i)
l'accesso alla stazione di misurazione;
ii)
ulteriori verifiche della stazione di misurazione;
iii)
la modifica della stazione di misurazione;
iv)
la presenza durante i lavori di calibrazione e manutenzione nella stazione di misurazione.
4. Se i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti non rispettano gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 3:
a)
il gestore del sistema di trasporto che ha il controllo dell'apparecchiatura di misurazione è responsabile dell'installazione, del funzionamento e della manutenzione di tale apparecchiatura e della fornitura in tempo utile all'altro gestore del sistema di trasporto dei dati relativi alla misurazione dei flussi di gas nel punto di interconnessione;
b)
si applica la norma europea EN 1776 «Trasporto e distribuzione di gas — Stazioni di misurazione del gas naturale — Requisiti funzionali» nella versione allora applicabile.
Storico versioni
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