Art. 5

Modello di accordo di interconnessione

In vigore dal 30 apr 2015
Modello di accordo di interconnessione 1.   Entro il 30 giugno 2015, l'ENTSOG elabora e pubblica una bozza del modello di accordo di interconnessione che includa le condizioni standard di cui agli articoli da 6 a 10. 2.   Entro il 31 agosto 2015, ciascuna autorità nazionale di regolamentazione ha la facoltà di trasmettere all'Agenzia un parere in merito alla conformità del modello alla normativa nazionale. Entro il 31 ottobre 2015, l'Agenzia, tenuti in debita considerazione i pareri delle autorità nazionali di regolamentazione, formula quindi il proprio parere in merito a detto modello ENTSOG. Dopo aver preso in considerazione il parere dell'Agenzia, l'ENTSOG pubblica sul proprio sito web il modello finale entro il 31 dicembre 2015. 3.   Se i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti non concordano su una o più condizioni di cui agli articoli da 6 a 10 nel loro accordo di interconnessione di cui all', concludono un accordo di interconnessione sulla base del modello dell'ENTSOG relativamente ad ogni condizione oggetto di disaccordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:703:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo