Art. 3

Disposizioni generali

In vigore dal 30 apr 2015
Disposizioni generali I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti garantiscono che almeno le seguenti condizioni definite agli articoli da 6 a 12 siano oggetto di un accordo di interconnessione in relazione a ciascun punto di interconnessione: a) norme per il controllo del flusso; b) principi di misurazione dei quantitativi e della qualità del gas; c) norme per il processo di abbinamento; d) norme per l'allocazione dei quantitativi di gas; e) procedure di comunicazione in caso di eventi eccezionali; f) risoluzione di controversie derivanti da accordi di interconnessione; g) procedura di modifica dell'accordo di interconnessione.
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