Art. 3
Disposizioni generali
In vigore dal 30 apr 2015
Disposizioni generali
I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti garantiscono che almeno le seguenti condizioni definite agli articoli da 6 a 12 siano oggetto di un accordo di interconnessione in relazione a ciascun punto di interconnessione:
a)
norme per il controllo del flusso;
b)
principi di misurazione dei quantitativi e della qualità del gas;
c)
norme per il processo di abbinamento;
d)
norme per l'allocazione dei quantitativi di gas;
e)
procedure di comunicazione in caso di eventi eccezionali;
f)
risoluzione di controversie derivanti da accordi di interconnessione;
g)
procedura di modifica dell'accordo di interconnessione.
Storico versioni
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