Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 30 apr 2015
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce un codice di rete che stabilisce norme in materia di interoperabilità e di scambio dei dati, nonché norme armonizzate per la gestione dei sistemi di trasporto del gas. 2.   Il presente regolamento si applica ai punti di interconnessione. Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati, l' si applica ai punti pertinenti definiti all'allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 715/2009. Oltre ai punti di interconnessione, l' si applica ad altri punti della rete di trasporto in cui viene misurata la qualità del gas. L' si applica ai sistemi di trasporto. Il presente regolamento può essere applicato inoltre ai punti di entrata e di uscita dai paesi terzi, su decisione delle autorità nazionali. 3.   Il presente regolamento non si applica ai punti di interconnessione tra gli Stati membri se uno dei suddetti Stati beneficia di una deroga a norma dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE, salvo altrimenti convenuto dagli Stati membri interessati.
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