Art. 2

Definizioni

In vigore dal 30 apr 2015
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 715/2009, all' del regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione (5), all' del regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione (6), nonché all' della direttiva 2009/73/CE. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni: a) «evento eccezionale», qualsiasi evento imprevisto che non possa essere ragionevolmente controllato o evitato e che potrebbe causare, per un periodo limitato, riduzioni di capacità che incidono sul quantitativo o sulla qualità del gas in un determinato punto di interconnessione, con possibili conseguenze sulle interazioni tra i gestori dei sistemi di trasporto nonché fra il gestore del sistema di trasporto e gli utenti della rete; b) «gestore del sistema di trasporto che avvia l'abbinamento», il gestore del sistema di trasporto che avvia il processo di abbinamento inviando i dati necessari al gestore del sistema di trasporto che realizza l'abbinamento; c) «norma relativa al valore inferiore», norma in base alla quale, in caso di differenza tra i quantitativi processati sui due lati di un punto di interconnessione, il quantitativo confermato è pari al quantitativo inferiore tra i due quantitativi processati; d) «processo di abbinamento (matching)», il processo di confronto e allineamento dei quantitativi di gas processati per gli utenti della rete su entrambi i lati di un punto di interconnessione specifico, che si conclude con la conferma dei quantitativi per gli utenti della rete; e) «gestore del sistema di trasporto che realizza l'abbinamento», il gestore del sistema di trasporto che realizza il processo di abbinamento e invia il risultato di tale processo al gestore del sistema di trasporto che avvia l'abbinamento; f) «quantitativo misurato», il quantitativo di gas che, secondo l'apparecchiatura di misurazione del gestore del sistema di trasporto, è fisicamente passato attraverso un punto di interconnessione durante un determinato periodo di tempo; g) «conto di bilanciamento operativo», un conto tra gestori di sistemi di trasporto adiacenti, che si utilizza per gestire le differenze di steering in un punto di interconnessione, allo scopo di semplificare la contabilità del gas per gli utenti della rete coinvolti nel punto di interconnessione; h) «quantitativo processato», il quantitativo di gas determinato dal gestore del sistema di trasporto che avvia l'abbinamento e il gestore del sistema di trasporto che realizza l'abbinamento, che tiene conto della nomina o della rinomina dell'utente della rete e delle disposizioni contrattuali, come definite dal relativo contratto di trasporto, e che è utilizzato come base per il processo di abbinamento; i) «differenza di steering», la differenza tra il quantitativo di gas che consiste nel flusso programmato dai gestori dei sistemi di trasporto e il quantitativo misurato in un punto di interconnessione.
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