Art. 4
Obblighi di informazione
In vigore dal 30 apr 2015
Obblighi di informazione
1. I gestori dei sistemi di trasporto individuano le informazioni contenute negli accordi di interconnessione che riguardano direttamente gli utenti della rete e le trasmettono a questi ultimi.
2. Prima di concludere o modificare un accordo di interconnessione che contenga le norme di cui all', lettere c), d) ed e), gli operatori dei sistemi di trasporto invitano gli utenti della rete a presentare osservazioni sul testo proposto di tali norme almeno due mesi prima della conclusione o modifica dell'accordo. Gli operatori dei sistemi di trasporto tengono conto delle osservazioni degli utenti della rete nel concludere o modificare l'accordo di interconnessione.
3. Le condizioni obbligatorie degli accordi di interconnessione elencate all' o qualsiasi loro modifica apportata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento sono comunicate dai gestori dei sistemi di trasporto alla rispettiva autorità nazionale di regolamentazione e all'ENTSOG entro 10 giorni dalla conclusione o dalla modifica dell'accordo. I gestori dei sistemi di trasporto comunicano inoltre gli accordi di interconnessione su richiesta delle autorità nazionali competenti dello Stato membro entro 10 giorni.
Storico versioni
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