Art. 14
Unità supplementari
In vigore dal 30 apr 2015
Unità supplementari
I gestori dei sistemi di trasporto e le parti con cui comunicano in conformità al regolamento (CE) n. 715/2009 possono decidere di utilizzare, in aggiunta alla serie comune di unità, unità o condizioni di riferimento supplementari per lo scambio o la pubblicazione dei dati. In una situazione di questo tipo la conversione tra condizioni di riferimento è realizzata sulla base dell'effettiva composizione del gas. Se non sono disponibili i dati pertinenti alla composizione del gas, i fattori di conversione usati sono coerenti con l'allegato basato sulla norma EN ISO 13443 «Gas naturale — Condizioni di riferimento normalizzate» nella versione allora applicabile.
Storico versioni
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