Art. 17
Applicazione delle norme in materia di composizione e diversificazione del portafoglio
In vigore dal 29 apr 2015
Applicazione delle norme in materia di composizione e diversificazione del portafoglio
1. Il limite di investimento stabilito all', paragrafo 1:
a)
si applica entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'ELTIF.
b)
cessa di essere applicato quando l'ELTIF inizia a vendere attività in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori dopo la fine del ciclo di vita dell'ELTIF;
c)
è temporaneamente sospeso quando l'ELTIF raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.
La data di cui al primo comma, lettera a), tiene conto delle specificità e delle caratteristiche delle attività in cui l'ELTIF deve investire e non supera i cinque anni dalla data di autorizzazione dell'ELTIF o, se anteriore, la metà del ciclo di vita dell'ELTIF stabilito conformemente all', paragrafo 3. In circostanze eccezionali, l'autorità competente dell'ELTIF, previa presentazione di un piano di investimento debitamente giustificato, può approvare la proroga di tale termine per non più di un altro anno
2. Se l'attività a lungo termine nella quale un ELTIF ha investito è emessa da un'impresa di portafoglio ammissibile che non soddisfa più i requisiti dell', paragrafo 1, lettera b), l'attività a lungo termine può continuare a essere inclusa nel calcolo del limite massimo di investimento di cui all', paragrafo 1, per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data in cui l'impresa di portafoglio ammissibile non soddisfa più i requisiti dell', paragrafo 1, lettera b).
Storico versioni
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