Art. 13

Composizione e diversificazione del portafoglio

In vigore dal 29 apr 2015
Composizione e diversificazione del portafoglio 1.   Un'ELTIF investe almeno il 70 % del suo capitale in attività di investimento ammissibili. 2.   Un'ELTIF investe non più: a) del 10 % del suo capitale in strumenti emessi da una singola impresa di portafoglio ammissibile o in prestiti a essa erogati; b) del 10 % del suo capitale direttamente o indirettamente in una singola attività reale; c) del 10 % del suo capitale in quote o azioni di un singolo ELTIF, EuVECA o EuSEF; d) del 5 % del suo capitale nelle attività di cui all', paragrafo 1, lettera b), quando tali attività sono state emesse da un unico organismo. 3.   Il valore aggregato delle quote o delle azioni di ELTIF, EuVECA ed EuSEF presenti nel portafoglio di un ELTIF non supera il 20 % del valore del capitale dell'ELTIF. 4.   L'esposizione di rischio aggregata dell'ELTIF nei confronti di una controparte derivante da operazioni in derivati OTC (over the counter), da operazioni di vendita con patto di riacquisto o da operazioni di acquisto con patto di rivendita non supera il 5 % del valore del capitale dell'ELTIF. 5.   In deroga al paragrafo 2, lettere a) e b), un ELTIF può aumentare al 20 % il limite del 10 % ivi indicato, purché il valore aggregato delle attività detenute dall'ELTIF in imprese di portafoglio ammissibili e delle singole attività reali in cui investe più del 10 % del suo capitale non superi il 40 % del valore del capitale dell'ELTIF. 6.   In deroga al paragrafo 2, lettera d), un ELTIF può elevare il limite del 5 % ivi indicato fino al 25 % se le obbligazioni sono emesse da enti creditizi che abbiano la sede legale in uno Stato membro e siano soggetti per legge a speciale vigilanza pubblica ai fini della tutela dei titolari delle obbligazioni. In particolare, le somme risultanti dall'emissione di tali obbligazioni sono investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. 7.   Le società incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, disciplinati dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) o ai sensi delle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un'unica impresa di portafoglio ammissibile o un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui ai paragrafi da 1 a 6.
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Composizione e diversificazione del portafoglio (Art. 13 Regolamento (UE) 2015/760) — Testo vigente | Portale Normativo