Art. 15
Concentrazione
In vigore dal 29 apr 2015
Concentrazione
1. Un ELTIF non può acquistare più del 25 % delle quote o delle azioni di un unico ELTIF, EuVECA o EuSEF.
2. I limiti di concentrazione di cui all'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE si applicano agli investimenti in attività di cui all', paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.
Storico versioni
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