Art. 16
Assunzione in prestito di liquidità
In vigore dal 29 apr 2015
Assunzione in prestito di liquidità
1. Un ELTIF può prendere in prestito liquidità, a condizione che il prestito soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a)
rappresenta non più del 30 % del valore del capitale dell'ELTIF;
b)
serve per investire in attività d'investimento ammissibili, a eccezione dei prestiti di cui all', lettera c), a condizione che le attività di cassa o altre disponibilità liquide dell'ELTIF non siano sufficienti a effettuare l'investimento in questione;
c)
è contratto nella stessa valuta delle attività da acquisire con la liquidità presa in prestito;
d)
ha una scadenza non superiore al ciclo di vita dell'ELTIF;
e)
vincola a titolo di garanzia attività che rappresentano non più del 30 % del valore del capitale dell'ELTIF.
2. Il gestore dell'ELTIF specifica nel prospetto dell'ELTIF se intende o meno contrarre prestiti in contante nell'ambito della sua strategia di investimento.
Storico versioni
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