Art. 16

Assunzione in prestito di liquidità

In vigore dal 29 apr 2015
Assunzione in prestito di liquidità 1.   Un ELTIF può prendere in prestito liquidità, a condizione che il prestito soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) rappresenta non più del 30 % del valore del capitale dell'ELTIF; b) serve per investire in attività d'investimento ammissibili, a eccezione dei prestiti di cui all', lettera c), a condizione che le attività di cassa o altre disponibilità liquide dell'ELTIF non siano sufficienti a effettuare l'investimento in questione; c) è contratto nella stessa valuta delle attività da acquisire con la liquidità presa in prestito; d) ha una scadenza non superiore al ciclo di vita dell'ELTIF; e) vincola a titolo di garanzia attività che rappresentano non più del 30 % del valore del capitale dell'ELTIF. 2.   Il gestore dell'ELTIF specifica nel prospetto dell'ELTIF se intende o meno contrarre prestiti in contante nell'ambito della sua strategia di investimento.
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