Art. 16 · Assunzione in prestito di liquidità

Art. 16

Assunzione in prestito di liquidità

In vigore dal 29 apr 2015
Assunzione in prestito di liquidità 1.   Un ELTIF può prendere in prestito liquidità, a condizione che il prestito soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) rappresenta non più del 30 % del valore del capitale dell'ELTIF; b) serve per investire in attività d'investimento ammissibili, a eccezione dei prestiti di cui all', lettera c), a condizione che le attività di cassa o altre disponibilità liquide dell'ELTIF non siano sufficienti a effettuare l'investimento in questione; c) è contratto nella stessa valuta delle attività da acquisire con la liquidità presa in prestito; d) ha una scadenza non superiore al ciclo di vita dell'ELTIF; e) vincola a titolo di garanzia attività che rappresentano non più del 30 % del valore del capitale dell'ELTIF. 2.   Il gestore dell'ELTIF specifica nel prospetto dell'ELTIF se intende o meno contrarre prestiti in contante nell'ambito della sua strategia di investimento.
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