Art. 18
Politica in materia di rimborso e ciclo di vita dell'ELTIF
In vigore dal 29 apr 2015
Politica in materia di rimborso e ciclo di vita dell'ELTIF
1. Gli investitori in un ELTIF non possono chiedere il rimborso delle quote o delle azioni detenute prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF. I rimborsi agli investitori sono possibili a partire dal giorno seguente la data in cui si conclude il ciclo di vita dell'ELTIF.
Il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF indicano chiaramente una data specifica per la fine del ciclo di vita dell'ELTIF e possono prevedere il diritto di estensione temporanea del ciclo di vita dell'ELTIF e le condizioni di esercizio di tale diritto.
Nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'ELTIF e nell'informativa agli investitori sono stabilite le procedure di rimborso di quote o azioni e di liquidazione delle attività ed è indicato chiaramente che il rimborso agli investitori inizia il giorno seguente la data in cui si conclude il ciclo di vita dell'ELTIF.
2. In deroga al paragrafo 1, il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF possono prevedere la possibilità di rimborsi prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
a)
i rimborsi non sono concessi prima della data di cui all', paragrafo 1, lettera a);
b)
al momento dell'autorizzazione e durante tutto il ciclo di vita dell'ELTIF, il gestore dell'ELTIF è in grado di dimostrare alle autorità competenti che sono stati adottati un sistema adeguato di gestione della liquidità e procedure efficaci per il monitoraggio del rischio di liquidità dell'ELTIF, che sono compatibili con la strategia di investimento a lungo termine dell'ELTIF e la politica di rimborso proposta;
c)
il gestore dell'ELTIF stabilisce una determinata politica di rimborso, che indica chiaramente i periodi di tempo durante i quali gli investitori possono presentare domande di rimborso;
d)
la politica di rimborso dell'ELTIF garantisce che l'importo complessivo dei rimborsi entro qualsiasi periodo stabilito sia limitato a una percentuale delle attività dell'ELTIF di cui all', paragrafo 1, lettera b). Tale percentuale è allineata alla strategia di gestione della liquidità e di investimento pubblicata dal gestore dell'ELTIF;
e)
la politica di rimborso dell'ELTIF garantisce che gli investitori siano trattati equamente e che i rimborsi siano concessi su base proporzionale se l'importo totale delle domande di rimborsi entro qualsiasi periodo stabilito di tempo superano la percentuale di cui alla lettera d) del presente paragrafo.
3. Il ciclo di vita di un ELTIF è coerente con la sua natura a lungo termine e con il suo obiettivo di investimento dichiarato, ed è di durata sufficiente a coprire il ciclo di vita di ognuna delle singole attività dell'ELTIF, misurato in base al profilo di illiquidità e al ciclo di vita economico dell'attività.
4. Gli investitori possono chiedere la liquidazione dell'ELTIF se le loro domande di rimborso, presentate conformemente alla politica di rimborso dell'ELTIF, non sono state soddisfatte entro un anno dalla loro data di presentazione.
5. Gli investitori hanno sempre la possibilità di essere rimborsati in contante.
6. Il rimborso in natura mediante le attività di un ELTIF è possibile unicamente se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF prevedano tale possibilità, purché tutti gli investitori ricevano pari trattamento;
b)
l'investitore chieda per iscritto di essere rimborsato mediante una quota delle attività dell'ELTIF;
c)
non esistano norme specifiche che limitino il trasferimento di dette attività.
7. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le circostanze in cui il ciclo di vita dell'ELTIF è ritenuto di lunghezza sufficiente a coprire il ciclo di vita di ciascuna delle singole attività dell'ELTIF di cui al paragrafo 3.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 9 settembre 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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