Art. 19

Mercato secondario

In vigore dal 29 apr 2015
Mercato secondario 1.   Il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF non vietano che le azioni o le quote dell'ELTIF siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione. 2.   Il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF non impediscono agli investitori di trasferire liberamente a terzi diversi dal gestore dell'ELTIF le quote o le azioni detenute. 3.   Un ELTIF pubblica nelle sue relazioni periodiche il valore di mercato delle proprie quote o azioni quotate insieme al valore patrimoniale netto per quota o azione. 4.   In caso di modifica significativa del valore di un'attività, il gestore dell'ELTIF lo comunica agli investitori nelle sue relazioni periodiche.
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Mercato secondario (Art. 19 Regolamento (UE) 2015/760) — Testo vigente | Portale Normativo