Art. 20
Emissione di nuove quote o azioni
In vigore dal 29 apr 2015
Emissione di nuove quote o azioni
1. Un ELTIF può procedere a nuove emissioni di quote o azioni conformemente al suo regolamento o ai suoi documenti costitutivi.
2. Un ELTIF non emette nuove quote o azioni a un prezzo inferiore al suo valore patrimoniale netto senza aver prima offerto allo stesso prezzo le quote o azioni agli attuali investitori nell'ELTIF.
Storico versioni
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