Art. 20 · Emissione di nuove quote o azioni

Art. 20

Emissione di nuove quote o azioni

In vigore dal 29 apr 2015
Emissione di nuove quote o azioni 1.   Un ELTIF può procedere a nuove emissioni di quote o azioni conformemente al suo regolamento o ai suoi documenti costitutivi. 2.   Un ELTIF non emette nuove quote o azioni a un prezzo inferiore al suo valore patrimoniale netto senza aver prima offerto allo stesso prezzo le quote o azioni agli attuali investitori nell'ELTIF.
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