Art. 11

Impresa di portafoglio ammissibile

In vigore dal 29 apr 2015
Impresa di portafoglio ammissibile 1.   Un'impresa di portafoglio ammissibile di cui all' è un'impresa di portafoglio diversa da un organismo di investimento collettivo che soddisfi i seguenti requisiti: a) non è un'impresa finanziaria; b) è un'impresa che: i) non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; oppure ii) è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e al contempo ha una capitalizzazione di mercato inferiore a 500 000 000 EUR; c) è stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che quest'ultimo: i) non sia un paese indicato dal gruppo di azione finanziaria internazionale come paese ad alto rischio e non collaborativo; ii) abbia firmato un accordo con lo Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF e con ogni altro Stato membro in cui è previsto che le quote o le azioni dell'ELTIF siano commercializzate, in modo da assicurare che il paese terzo rispetti pienamente le norme di cui all' del modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell'OCSE e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, un'impresa di portafoglio ammissibile può essere un'impresa finanziaria che finanzia unicamente le imprese di portafoglio ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo o le attività reali di cui all', lettera e).
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Impresa di portafoglio ammissibile (Art. 11 Regolamento (UE) 2015/760) — Testo vigente | Portale Normativo