Art. 26
Strumenti a disposizione degli investitori
In vigore dal 29 apr 2015
Strumenti a disposizione degli investitori
1. In ciascuno Stato membro in cui intende commercializzare quote o azioni di un ELTIF il gestore di un ELTIF le cui quote o azioni siano destinate a essere commercializzate presso investitori al dettaglio predispone strumenti per le sottoscrizioni, i pagamenti ai detentori di quote o azioni, il riacquisto o il rimborso di quote o azioni e la comunicazione delle informazioni che l'ELTIF e il gestore dell'ELTIF sono tenuti a fornire.
2. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi e le caratteristiche degli strumenti di cui al paragrafo 1, delle relative infrastrutture tecniche e del contenuto delle funzioni da loro svolte per gli investitori al dettaglio.
L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 9 settembre 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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