Art. 25
Informativa sui costi
In vigore dal 29 apr 2015
Informativa sui costi
1. Il prospetto indica in modo chiaro e ben visibile agli investitori il livello dei diversi costi sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori. I diversi costi sono raggruppati secondo le seguenti voci:
a)
costi di costituzione dell'ELTIF;
b)
costi relativi all'acquisizione di attività;
c)
commissioni relative alla gestione e alla performance;
d)
costi di distribuzione;
e)
altri costi, tra cui costi amministrativi, regolamentari, di deposito, di custodia e per servizi professionali e di revisione dei conti.
2. Il prospetto indica un rapporto generale tra costi e capitale dell'ELTIF.
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le definizioni comuni, i metodi di calcolo e i formati di presentazione dei costi di cui al paragrafo 1 e il rapporto generale di cui al paragrafo 2;
Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA tiene conto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all', paragrafo 5, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1286/2014.
L'ESMA presenta alla Commissione i suddetti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 9 settembre 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:760:oj#art-25