Art. 23

Trasparenza

In vigore dal 29 apr 2015
Trasparenza 1.   È vietata la commercializzazione nell'Unione di quote o azioni di un ELTIF senza previa pubblicazione del prospetto. Le quote o azioni di un ELTIF non possono essere commercializzate presso gli investitori al dettaglio nell'Unione senza previa pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014. 2.   Il prospetto contiene tutte le informazioni necessarie per consentire agli investitori di effettuare una valutazione informata sull'investimento loro proposto e, in particolare, sui relativi rischi. 3.   Il prospetto contiene almeno i seguenti elementi: a) una dichiarazione indicante il modo in cui gli obiettivi dell'ELTIF e la strategia di investimento per raggiungerli lo qualificano come fondo a lungo termine; b) le informazioni che devono essere comunicate dagli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso a norma della direttiva 2003/71/CE e del regolamento (CE) n. 809/2004; c) le informazioni che devono essere comunicate agli investitori a norma dell' della direttiva 2011/61/UE, se non già contemplate alla lettera b) del presente paragrafo; d) un'indicazione chiara delle categorie di attività in cui l'ELTIF è autorizzato a investire; e) un'indicazione chiara delle giurisdizioni in cui l'ELTIF è autorizzato a investire; f) ogni altra informazione che le autorità competenti ritengono pertinente ai fini del paragrafo 2. 4.   Il prospetto e gli altri documenti promozionali informano in modo chiaro e ben visibile gli investitori sulla natura illiquida dell'ELTIF. In particolare, il prospetto e gli altri documenti promozionali: a) comunicano agli investitori la natura a lungo termine degli investimenti dell'ELTIF; b) comunicano agli investitori la fine del ciclo di vita dell'ELTIF nonché la possibilità di estendere il suo ciclo di vita, ove ciò sia previsto, e le relative condizioni; c) precisano se l'ELTIF sarà commercializzato presso gli investitori al dettaglio; d) illustrano i diritti degli investitori al rimborso dell'investimento conformemente all', e al regolamento o ai documenti costitutivi dell'ELTIF; e) precisano la frequenza e il calendario di eventuali distribuzioni di proventi agli investitori durante il ciclo di vita dell'ELTIF; f) consigliano agli investitori di investire in un ELTIF soltanto una piccola quota del loro portafoglio di investimenti complessivo; g) descrivono la politica di copertura dell'ELTIF, inclusa un'indicazione chiara che gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti dell'ELTIF, e un'indicazione del potenziale impatto dell'uso di strumenti finanziari derivati sul profilo di rischio dell'ELTIF; h) informano gli investitori in merito ai rischi correlati agli investimenti in attività reali, incluse le infrastrutture; i) informano regolarmente gli investitori, almeno una volta all'anno, in merito alle giurisdizioni in cui l'ELTIF ha investito. 5.   Oltre alle informazioni di cui all' della direttiva 2011/61/UE, la relazione annuale di un ELTIF contiene i seguenti elementi: a) una dichiarazione sui flussi di cassa; b) informazioni su qualsiasi partecipazione in strumenti che comprendono fondi iscritti nel bilancio dell'Unione; c) informazioni sul valore delle singole imprese di portafoglio ammissibili e sul valore di altre attività in cui l'ELTIF ha investito, incluso il valore degli strumenti finanziari derivati utilizzati; d) informazioni in merito alle giurisdizioni in cui le attività dell'ELTIF sono ubicate. 6.   Su richiesta di un investitore al dettaglio, il gestore dell'ELTIF fornisce informazioni aggiuntive relative ai limiti quantitativi che si applicano alla gestione del rischio dell'ELTIF, ai metodi scelti a tal fine e all'evoluzione recente dei principali rischi e dei rendimenti delle categorie di attività.
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Trasparenza (Art. 23 Regolamento (UE) 2015/760) — Testo vigente | Portale Normativo